Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155

“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 217


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l’articolo 10 e l’allegato B;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell’8 luglio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni di Camera dei deputati e Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principi e finalità

1. Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente finalizzato a:
a) individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
c) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche’ i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
d) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente;
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:
a) i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
b) i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
d) il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5;
e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

3. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresì i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono.

4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:
a) il sistema di valutazione e gestione della qualità dell’aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità;
c) la zonizzazione dell’intero territorio nazionale e’ il presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato e’ classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto;
d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell’assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall’omogeneità degli aspetti predominanti;
e) la valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualità dell’aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente decreto;
f) la valutazione della qualità dell’aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell’aria all’interno dell’intera zona o dell’intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto;
g) ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ evitato l’uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l’inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;
h) la rete di misura e’ soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e’ assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;
i) la valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ il presupposto per l’individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;
l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l’obbligo di estendersi all’intero territorio della zona o dell’agglomerato, ne’ di limitarsi a tale territorio.

5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell’ambiente, si può avvalere, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualità della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorità e dagli organismi di cui all’articolo 17, in conformità al disposto dell’allegato I, paragrafo 3.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti;
e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria ambiente;
f) agglomerato: zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:
1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;
2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
g) area di superamento: area, ricadente all’interno di una zona o di un agglomerato, nella quale e’ stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area e’ individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;
h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato;
i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale e’ ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani presso l’intero territorio nazionale e che riflette l’esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono stati rispettati l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell’esposizione: livello fissato sulla base dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: riduzione, espressa in percentuale, dell’esposizione media della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro una data prestabilita;
t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi, effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante stazioni di misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;
v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni;
z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione e, per l’arsenico, il cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi o indicative possono essere combinate con tecniche di modellizzazione;
aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale e’ previsto, anche in via esclusiva, l’utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva;
bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze inquinanti non causata in modo diretto o indiretto da attività umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini, emissioni biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle regioni secche;
cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L’insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;
dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;
ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l’ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;
ff) campioni primari: campione designato come avente le più alte qualità metrologiche ed il cui valore e’ accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;
gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;
hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e’ trasferita dall’atmosfera al suolo, alla vegetazione, all’acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;
ii) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con un’efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm;
ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con un’efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 µm;
mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di mescolamento in volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m³);
nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg 0 ) e mercurio gassoso reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
qq) precursori dell’ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo.

Art. 3
Zonizzazione del territorio

1. L’intero territorio nazionale e’ suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente.

2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell’appendice I. La zonizzazione e’ riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e’ basata ai sensi dell’appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e’ presentato entro i successivi quattro mesi.

3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all’articolo 8, commi 2 e 5, e’ trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA. Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi dell’ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all’articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero dell’ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell’adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto e’ effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, il formato a tal fine previsto.

4. Le regioni e le province autonome possono individuare d’intesa, sulla base dei criteri dell’appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le regioni e le province autonome interessate individuano apposite modalità di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell’aria ambiente nelle zone sovraregionali.

Art. 4
Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente

1. Ai fini della valutazione della qualità dell’aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati e’ effettuata, per ciascun inquinante di cui all’articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall’allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall’allegato II, sezione II.

2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e’ riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell’aria ambiente degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Nella comunicazione prevista all’articolo 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati.

4. Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

Art. 5
Valutazione della qualità dell’aria ambiente

1. La valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ effettuata, per ciascun inquinante di cui all’articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5. Si applicano, per la valutazione, l’allegato III, relativo all’ubicazione delle stazioni di misurazione, l’appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l’appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione. Alla valutazione della qualità dell’aria ambiente provvedono le regioni e le province autonome.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a)b)c) e d), superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell’aria ambiente. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell’aria ambiente.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a)b)c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell’aria ambiente.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

5. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi e’ integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall’articolo 7, commi 2 e 3.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente, all’ISPRA e all’ENEA, entro otto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall’articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data prevista per l’adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati. Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi dell’ISPRA e dell’ENEA, valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui all’articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di mancata conformità il Ministero dell’ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell’attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura. La trasmissione del progetto e’ effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, il formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il coordinamento tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle reti di misura regionali sono altresì inviati dalle regioni o province autonome a quelle confinanti.

7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest’ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell’ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.

8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all’allegato III e all’allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un’altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l’ubicazione di una o più stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tali finalità, in base alla legislazione vigente.

9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre l’installazione o l’adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell’aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente valuti tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l’autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente decreto per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano l’installazione o l’adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell’aria ambiente, l’autorità competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7.

10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l’impatto sulla qualità dell’aria, devono essere messi a disposizione del Ministero dell’ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente che li richiedano, a cura dei soggetti, inclusi gli enti locali e i concedenti o concessionari di pubblici servizi, tenuti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L’eccezione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non può essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata accolta, anche per un’eccezione prevista all’articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell’ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, può promuovere forme di consultazione con l’autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20, per accertare se esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un’autorità competente alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.

11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dell’aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualità previsti dall’allegato I.

12. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio.

Art. 6
Casi speciali di valutazione della qualità dell’aria ambiente

1. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine delle concentrazioni nell’aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni:
a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali, scelte nell’ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le attività svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell’allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale;
b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene, scelte nell’ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell’aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l’allegato I, l’allegato III e l’allegato VI;
c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte nell’ambito delle reti di misura regionali e di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell’aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano l’allegato I, l’allegato III e l’allegato VI;
d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell’allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale.

2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve valutare la possibilità di utilizzare le medesime stazioni per entrambe le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Possono essere individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali finalità non sarebbero conseguite per tutti gli inquinanti.

3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalità ed i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni rilevati al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA. I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma 1, lettere a)b)c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da utilizzare e le modalità di comunicazione di tali metodi alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e dell’analisi degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

Art. 7
Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento

1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l’unica fonte di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e’ assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all’articolo 1, comma 2, pari a quello previsto all’allegato V, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all’allegato V può essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento, purche’:
a) le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d’informazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria in relazione ai valori limite, ai valori obiettivo ed alle soglie di allarme previsti dal presente decreto, nonche’ un adeguato livello d’informazione del pubblico;
b) il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, paragrafo 2.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all’allegato V può essere ridotto oltre il 50 per cento, purche’ si rispettino le condizioni previste al comma 2.

4. In relazione ai livelli critici di cui all’allegato XI le riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a condizione che il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato I, paragrafo 1.

5. Ai fini della misurazione della qualità dell’aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti all’allegato VI.

Art. 8
Valutazione della qualità dell’aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all’ozono

1. La valutazione della qualità dell’aria ambiente e’ effettuata, per l’ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.

2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all’allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, e’ consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell’anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in continuo costituiscono l’unica fonte di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e’ assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell’ozono pari a quello previsto dall’allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall’allegato IX paragrafo 3.

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dall’allegato IX, paragrafo 1, può essere ridotto alle condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti dall’allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto e’ stabilito in conformità all’allegato IX, paragrafo 4.

6. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, nell’ambito delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l’ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, e’ compreso tra sei e dodici, in funzione dell’orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed e’ pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5.

7. La misurazione dei precursori dell’ozono e’ svolta nei modi indicati all’allegato X. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale, nell’ambito delle reti di misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell’ozono ai sensi dell’allegato X e sono disciplinate le modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea.

8. Alla valutazione della qualità dell’aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

9. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, e dall’articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11.

10. Ai fini della misurazione della qualità dell’aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall’allegato VI.

Art. 9
Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto

1. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i valori limite di cui all’allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all’appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all’allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all’allegato XI il piano deve essere integrato con l’individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, e’ superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all’allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.

2. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i valori obiettivo di cui all’allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni più rigorose di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche disponibili.

3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.

4. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i livelli critici di cui all’allegato XI, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un’area di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma.

6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un piano integrato per tali inquinanti.

7. Ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani previsti dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all’interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall’articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all’attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un’area di superamento sono localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, devono essere adottate da entrambe le regioni o province autonome misure coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero dell’ambiente promuove l’elaborazione e l’adozione di tali misure nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20.

9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell’aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all’adozione di misure di carattere nazionale. In tali casi e’ convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell’ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e’ istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non e’ dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell’ambiente si avvale del supporto dell’ISPRA e dell’ENEA.

10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea conceda le deroghe previste dall’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall’allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i valori limite previsti dall’allegato XI per il PM10 si applicano a partire dall’11 giugno 2011. Il Ministero dell’ambiente cura, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esecuzione di tale procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando le attività istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il Ministero dell’ambiente coordina, in particolare, l’adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità dell’aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell’ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell’ambiente si avvale dell’ISPRA e dell’ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti dall’allegato XI.

11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo e’ assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti regionali di attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all’elaborazione e all’aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell’aria previsti dal presente articolo.

12. I piani previsti dal presente articolo sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall’articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all’articolo 12.

Art. 10
Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme

1. Le regioni e le province autonome adottano piani d’azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, superino le soglie di allarme previste all’allegato XII. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme di cui all’allegato XII, paragrafo 2, i piani d’azione sono adottati se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un’apposita istruttoria, significative.

2. Le regioni e le province autonome possono adottare piani d’azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori obiettivo previsti dagli allegati VII e XI. All’adozione si procede nel caso in cui sia possibile individuare le situazioni previste al comma 3.

3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d’azione hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure di cui agli articoli 9 e 13.

4. Gli interventi previsti nei piani d’azione sono diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento. I piani d’azione possono prevedere, se necessario per le finalità di legge, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme. Gli indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2008/50/CE integrano i requisiti previsti dal presente articolo per l’adozione dei piani d’azione.

5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d’azione mettono a disposizione del pubblico, nei modi previsti all’articolo 18, le informazioni relative ai risultati dell’istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti ed all’attuazione del piano. Nel pubblico sono inclusi i soggetti previsti all’articolo 18, comma 4.

6. Ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani previsti dal presente articolo si applica l’articolo 9, comma 7.

Art. 11
Modalità e procedure di attuazione dei piani

1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:
a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;
b) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
c) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;
d) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;
e) valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;
f) limiti e condizioni per l’utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;
g) limiti e condizioni per l’utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l’utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;
h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l’obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lett. c) – categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;
i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all’ormeggio;
l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;
m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;
n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all’aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l’applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

2. Con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, possono essere emanate linee guida per l’individuazione delle misure di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.

3. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all’inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all’inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I sindaci possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

4. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere b)e) e f), provvedono le autorità competenti per l’autorizzazione o per i controlli ai sensi della parte quinta, titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi previsti. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.

5. All’attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h), sono altresì inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

7. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali.

Art. 12
Obbligo di concentrazione dell’esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per il PM2,5

1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell’aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione di cui all’allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione disciplinato dal medesimo allegato.

2. Al fine di calcolare se l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l’indicatore di esposizione media di cui all’allegato XIV. Tale indicatore e’ fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all’allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell’intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l’esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell’ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l’andamento a lungo termine delle concentrazioni.

Art. 13
Gestione della qualità dell’aria ambiente in relazione all’ozono

1. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli dell’ozono superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 8, i valori obiettivo di cui all’allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano, adottato nel rispetto dei criteri di cui all’appendice IV, che contenga almeno gli elementi di cui all’allegato XV e che tenga anche conto delle misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano deve essere integrato con i piani di qualità dell’aria di cui all’articolo 9.

2. Se, in una o più aree all’interno di zone o di agglomerati, i livelli dell’ozono superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 8, gli obiettivi a lungo termine e sono inferiori o uguali ai valori obiettivo di cui all’allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine nei termini prescritti. Tali misure devono essere coerenti con quelle previste nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualità dell’aria di cui all’articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004.

3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, e nella misura in cui ciò sia consentito da fattori come la natura transfrontaliera dell’inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all’articolo 8, i livelli dell’ozono sono inferiori o uguali agli obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli dell’ozono in tali aree.

4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle misure previste dal presente articolo, quanto disposto dall’articolo 9, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Art. 14
Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme

1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la soglia di informazione o una soglia di allarme prevista all’allegato XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mezzo di comunicazione.

2. In caso di superamento della soglia di informazione o delle soglie di allarme, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento entro lo stesso termine previsto all’articolo 19, comma 8, lettera a), numero 1). Il Ministero dell’ambiente comunica tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero della salute nei termini previsti all’articolo 19, comma 9, lettera e), in caso di soglie riferite all’ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in caso di soglie riferite ad altri inquinanti.

Art. 15
Esclusioni

1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell’ambiente, per l’approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all’articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione e’ accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del contributo di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell’ambiente, per l’approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l’elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale. La comunicazione e’ accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare che il superamento e’ dovuto a tale risospensione e che sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non impongono l’adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10, ferma restando l’adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea, e l’integrale applicazione del presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti ad altre cause.

Art. 16
Inquinamento transfrontaliero

1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o di un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori, il Ministero dell’ambiente, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, provvede a consultare le autorità competenti degli Stati appartenenti all’Unione europea che risultano coinvolti al fine di individuare le iniziative da avviare in modo congiunto per eliminare il superamento attraverso provvedimenti adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere adottati piani comuni, da attuare in modo coordinato, per il raggiungimento dei valori limite ed il perseguimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine. All’adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d’intesa con il Ministero dell’ambiente.

2. In caso di rischio di superamento di un valore limite o di un valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o di una soglia di allarme di cui all’allegato XII presso zone di Stati appartenenti all’Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 10, piani d’azione a breve termine comuni che si applicano alle zone confinanti degli Stati coinvolti. All’adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d’intesa con il Ministero dell’ambiente. Il Ministero dell’ambiente riceve le richieste di piani comuni che gli Stati confinanti in cui sussiste tale rischio di superamento trasmettano all’Italia ed invia agli Stati confinanti, anche su indicazione della regione o della provincia autonoma interessata, le richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio sussista nel proprio territorio. In presenza di zone di Stati appartenenti all’Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali e’ stato adottato un piano d’azione a breve termine, le regioni e le province autonome interessate, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, assicurano l’invio di tutte le informazioni utili alle autorità competenti dello Stato confinante.

3. In caso di superamento delle soglie di informazione o delle soglie di allarme di cui al presente decreto in zone o agglomerati prossimi ai confini nazionali, le regioni e le province autonome interessate, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, provvedono a informare tempestivamente le autorità competenti degli Stati confinanti appartenenti all’Unione europea, anche al fine di consentire che tali informazioni possano essere rese disponibili al pubblico.

4. Nell’esecuzione degli adempimenti previsti dai commi precedenti devono essere altresì assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad assicurare una cooperazione con Stati non appartenenti all’Unione europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a quelli che sono candidati all’adesione.

Art. 17
Qualità della valutazione in materia di aria ambiente

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee guida tecniche dell’ISPRA, sono stabilite:
a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente;
b) le procedure per l’approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria.

2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, effettuano le attività di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8.

4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o più stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni da apportare.

5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l’approvazione dei metodi di analisi della qualità dell’aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall’allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non e’ ammessa l’approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi;
il laboratorio che procede all’approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato.

6. L’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) assicura la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonche’ la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprietà fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione.

7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attività di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto.

8. Con decreto del Ministro dell’ambiente sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell’ambiente.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dai soggetti a tal fine competenti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 20 settembre 2002.

Art. 18
Informazione del pubblico

1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l’accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:
a) le informazioni relative alla qualità dell’aria ambiente previste all’allegato XVI;
b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all’articolo 9, comma 10;
c) i piani di qualità dell’aria previsti all’articolo 9 e all’articolo 13 e le misure di cui all’articolo 9, comma 2, e di cui all’articolo 13, comma 2;
    d) i piani di azione previsti all’articolo 10;
e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all’articolo 17.

2. Per l’accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialità e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su pagina web. E’ assicurato, nei modi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l’accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al presente articolo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e gestiti in conformità allo stesso.

3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto prevede la misurazione, tra cui i precursori dell’ozono di cui all’allegato X, parte 2.

4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonche’ gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualità dell’aria ambiente devono contestualmente indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.

Art. 19
Relazioni e comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell’ambiente ed all’ISPRA:
a) per le zone di cui all’articolo 9, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite degli inquinanti per i quali non e’ stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si e’ verificato, nonche’ i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell’anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all’articolo 9, comma 1, nonche’ le informazioni di cui all’appendice VII nel formato ivi previsto;
4) entro due mesi dalla relativa adozione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell’elenco delle zone e degli agglomerati di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI;
c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall’allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);
d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;
f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell’appendice VI.

2. Il Ministero dell’ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b)c) ed f);
b) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le informazioni di cui all’appendice VII nel formato ivi previsto;
c) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero 4);
e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera d).

3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il formato dell’appendice VI, trasmettono al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA i dati sui livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli agglomerati la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore di cui all’allegato II, paragrafo 1, tabella 7, nonche’, in relazione alle zone ed agli agglomerati di cui all’articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:
a) l’elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;
d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all’allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA:
a) la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all’allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l’istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

6. Il Ministero dell’ambiente, entro i tre mesi successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonche’, limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai metalli, i dati e le informazioni di cui all’articolo 6, comma 3, verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell’ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa ricezione.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell’ambiente ed all’ISPRA:
a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell’elenco delle zone e degli agglomerati di cui all’articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di cui all’appendice VI;
b) entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo di cui all’allegato VII, le informazioni previste all’appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
c) per le zone di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore obiettivo e l’obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento si e’ verificato, nonche’ le relative cause ed i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all’appendice VI;
d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il superamento si e’ verificato, nonche’ le relative cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui all’appendice VI;
e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste per l’ozono e per i relativi precursori di cui all’appendice VI;
f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni previste all’appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione relativa all’istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;
g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all’allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a)c)d) ed e).

8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni all’ISPRA:
a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno:
1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui sono stati misurati superamenti delle soglie di informazione o di allarme per l’ozono, le informazioni, formulate in via provvisoria, previste all’appendice IX, sezione I;
2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre informazioni provvisorie previste all’appendice IX, sezione II.

9. Il Ministero dell’ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettera a);
b) entro due anni dalla fine dell’anno in cui sono stati misurati o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);
c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettere c)d) e) e g);
d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);
e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera b).

10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.

11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 e’ effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.

12. L’ISPRA, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell’articolo 6, comma 3, nonche’ la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell’ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all’ISPRA ed al Ministero stesso.

13. L’ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero dell’ambiente nel formato di cui all’appendice IX, sezioni I e II, entro:
a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);
b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).

14. L’ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall’Agenzia europea per l’ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell’ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.

15. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della salute, comunica alla Commissione europea le autorità e gli organismi di cui all’articolo 1, comma 6.

16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.

17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, all’ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonche’ le correlate informazioni. La successiva trasmissione, da parte dell’ISPRA all’Agenzia europea per l’ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all’articolo 6.

Art. 20
Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente

1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all’applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, nonche’, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non e’ dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

Art. 21
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183;
c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l’ulteriore vigenza;
e) l’articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
h) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante i criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell’inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992;
l) il decreto del Ministro dell’ambiente 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio;
m) il decreto del Ministro dell’ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
n) il decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994, recante l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
o) il decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1996, recante attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
p) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999;
q) il decreto del Ministro dell’ambiente 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;
r) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 settembre 2002, recante le modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
s) il decreto del Ministro dell’ambiente 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano o dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002.

Art. 22
Disposizioni transitorie e finali

1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell’aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli che precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel Coordinamento di cui all’articolo 20. In caso di mancato adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali, adottati dal Ministero dell’ambiente in materia di qualità dell’aria o di mobilità sostenibile, prevedono, tra le cause ostative all’erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 6, all’articolo 19 ed ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonche’ l’indisponibilità a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui all’articolo 5, comma 7. Il Ministero dell’ambiente provvede ad inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità ai criteri previsti all’appendice V. L’ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012 con riferimento all’anno 2010, a scalare su base provinciale l’inventario nazionale disciplinato all’articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del 2004, al fine di consentire l’armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome. Gli inventari delle regioni e delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la prima volta con riferimento all’anno 2010. Per ciascun anno in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, i propri inventari con tale inventario nazionale scalato su base provinciale. L’ENEA, in collaborazione con l’ISPRA, provvede a scalare ulteriormente, in coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale, l’inventario nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi dall’elaborazione di quest’ultimo, al fine di ottenere gli elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma e le valutazioni necessarie all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8.

4. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l’agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell’appendice IV, parte II. L’ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l’ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l’energia, i trasporti, l’agricoltura.

5. Lo Stato, le regioni e le province autonome selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e dei criteri individuati dall’appendice III. Il confronto tra le simulazioni effettuate con il modello nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province autonome e’ operato sulla base dei parametri individuati nell’appendice III e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20. L’ENEA elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il mese di giugno 2014 con riferimento all’anno 2010, simulazioni modellistiche della qualità dell’aria su base nazionale, utilizzando l’inventario delle emissioni nazionale opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8. L’ENEA elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell’ambiente, proiezioni su base modellistica della qualità dell’aria in relazione a specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure comunitarie, azioni previste all’articolo 16 e situazioni di inadempimento previste al comma 1. L’ENEA partecipa regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli avviati nell’ambito dei programmi comunitari riferiti alla valutazione della qualità dell’aria.

6. Per l’invio dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 19, comma 4, riferiti al 2008, continuano ad applicarsi i termini previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per l’invio delle informazioni di cui all’articolo 19, comma 7, lettera f), relative al triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.

7. Alla modifica degli allegati e delle appendici del presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in base all’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e, limitatamente all’appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei predetti allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute e, limitatamente all’appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All’integrazione dell’appendice III, con la disciplina delle tecniche di modellizzazione e delle tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, si deve provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

8. Con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro l’inizio del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore della decisione prevista all’articolo 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformità a tale decisione, alla disciplina delle attività di relazione e comunicazione in sostituzione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, ed all’articolo 19.

9. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente, incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell’aria.

 

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

Appendice I

Appendice II

Appendice III

Appendice IV

Appendice V

Appendice VI

Appendice VII

Appendice VIII

Appendice IX

Appendice X

Appendice XI